STRAORDINARI E TRASFERTE, VALIDITA’ DEGLI ACCORDI SINDACALI
QUANDO SONO VALIDI GLI ACCORDI SINDACALI SU STRAORDINARI E TRASFERTE?
La piena validità e l’efficacia degli accordi sindacali aziendali, con riferimento alla forfetizzazione degli straordinari e delle indennità di trasferta, è stata recentemente confermata dalla sentenza numero n.926/2022 della Corte d’appello di Milano.
Innanzitutto è stato confermato che tali accordi sono applicabili anche in assenza di specifica sottoscrizione del lavoratore.
Sulla questione era già intervenuta la Corte di Cassazione affermando che “i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo” (Cass. Civ. n. 12272/2013).
Ai sensi dell’art. 11, comma 10 CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni “per l’efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola di decadenza: “il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti”.
Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati dai lavoratori interessati” (Cass. Civ. n. 26509/2020).
Il senso di tale previsione è la tutela degli interessi collettivi nel contesto lavorativo.
conclusioni?
In quest’ottica, nel caso esaminato dalla Corte d’Appello di Milano, sono state respinte le richieste dell’autista secondo cui il conferimento di efficacia delle disposizioni in materia di orario di lavoro contenute in tali accordi, per divenire vincolanti, avrebbero dovuto essere firmate dal lavoratore.
Secondo la Corte tali accordi sono strumenti per la definizione, anche forfetaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per lavoro straordinario e si applicano alla totalità dei lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi.
Quindi, anche se manca la sottoscrizione dell’intesa da parte del lavoratore l’accordo sarà comunque applicabile.