Licenziamenti, periodo di prova e malattia

Posted by sophia.parasiliti
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In materia di licenziamenti, il Tribunale di Milano sezione lavoro ha riconosciuto con la sentenza n. 6612/2022 la validità di un patto di prova di durata quadrimestrale relativo all’assunzione di un autista a tempo determinato per un periodo di sei mesi, ma licenziato dopo circa 2 mesi per mancato superamento del periodo di prova.

Nello specifico è stato affermato che “Tenuto conto che, in un rapporto a termine di sei mesi, due mesi di prova appaiono oggettivamente più che congrui, e considerato che il licenziamento è intervenuto in data antecedente, non vi sono elementi per ritenere la nullità del patto e tantomeno per ritenere decorso un termine di prova tale da comportare il superamento della stessa e, quindi, illegittimo, il licenziamento”.

Pertanto, non ci sono motivi per pensare che il licenziamento sia stato illegittimo, poiché il periodo di prova non era ancora terminato e non ci sono prove che il lavoratore avesse superato tale periodo di prova.

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Il lavoratore, inoltre, aveva dedotto la nullità del patto di prova (rispettoso della forma scritta di cui all’articolo 2096 c.c.) per difetto della necessaria specificazione delle mansioni sulle quali la prova avrebbe dovuto concretamente svolgersi.

Tuttavia la il Giudice ha accertato che l’indicazione delle mansioni del conducente appariva nella lettera assuntiva con il richiamo alle specifiche declaratorie del CCNL logistica trasporto merce e spedizione.

Il lavoratore aveva anche lamentato che il licenziamento sarebbe stato intimato durante la malattia, senza tuttavia produrre alcun certificato medico.

Il Tribunale, ritenuto legittimo il licenziamento, ha precisato che “Per consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l’esercizio del potere di recesso quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che, tuttavia, ove intimato, non è invalido ma solo inefficace e produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia” (Cass., n. 23063 del 10/10/2013)

Riassumiamo…

Questa sentenza afferma che secondo una consolidata e condivisa giurisprudenza, se un lavoratore si trova in uno stato di malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo oggettivo. In altre parole, se il lavoratore sta svolgendo le proprie mansioni in modo insufficiente o commette un errore grave, il datore di lavoro non può licenziarlo se il lavoratore si trova in uno stato di malattia.

Tuttavia, se il datore di lavoro decide di licenziare il lavoratore nonostante il suo stato di malattia, il licenziamento non è considerato invalido, ma inefficace.
Ciò significa che il licenziamento non ha effetto finché il lavoratore non sarà guarito e tornerà al lavoro.

Solo a partire da quel momento, il licenziamento produrrà i suoi effetti, come ad esempio l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore la relativa indennità di disoccupazione, se prevista dalla legge.

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