Distacco transnazionale: chiarimenti dell’INL

Posted by sophia.parasiliti

Distacco transnazionale: il 15 febbraio 2023 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1/2023 con la quale ha chiarito gli oneri di conservazione documentale per il datore di lavoro.

Si ricorda che per prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE, il Legislatore aveva introdotto il D.Lgs. n. 136/2016, in attuazione della Direttiva 2014/67/Ue.

L’articolo 10 prevede l’obbligo di conservazione documentale, che obbliga il datore di lavoro distaccante a conservare, per tutto il periodo del distacco e fino a 2 anni dopo la sua cessazione, “la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.

Con tale disposizione il Legislatore italiano aveva valutato l’eventualità che altri ordinamenti nazionali non avessero previsto una “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro”, presente invece nel nostro ordinamento al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso.

documentazione equivalente

Per questa ragione ha introdotto, all’interno del citato articolo, la possibilità di presentare “documentazione equivalente”.

L’Ispettorato, con questa circolare, ha evidenziato come il riferimento alternativo ad un documento equivalente sia stato volutamente inteso in termini generici, proprio per consentire l’utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro.

La condizione prevede che tale documento consenta il tracciamento del rapporto di lavoro in termini certi.

Ha peraltro precisato che tali oneri possano ritenersi assolti anche con la conservazione dell’attestazione della richiesta del Documento A1 presentata dall’impresa distaccante all’ Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza.

Anche se il modello A1 può essere emesso anche successivamente all’inizio del distacco (con efficacia retroattiva), la comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l’iscrizione previdenziale.
Consente comunque di sapere con certezza la data di inizio del rapporto di lavoro.

Dunque, con la sola richiesta è già possibile avere la certezza sulla data di inizio della prestazione, senza che sia necessario attendere l’effettiva emissione del modello A1.

Il documento portatile A1 certifica anche la legislazione applicabile al lavoratore e ne attesta l’assicurazione previdenziale nel paese dell’impresa distaccante. A tal riguardo i regolamenti UE prevedono la possibilità di continuare a versare i contributi previdenziali per i lavoratori distaccati ai sensi della legislazione dello Stato membro di invio.

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