Contributo ART 2023

Posted by sophia.parasiliti
Category:

Le novità e i chiarimenti deliberati dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Con la delibera n. 242/2022 pubblicata il 27 gennaio 2023 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha disposto la riduzione del contributo per il funzionamento per l’anno 2023 (contributo ART), fissandola nella misura dello 0,5 per mille del fatturato come risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera, rispetto allo 0,6 per mille del 2022.

È stata, però, anche ridotta la soglia di esenzione dal pagamento del contributo, prevedendo per l’anno 2023 l’esonero per le contribuzioni inferiori a 2.500,00 euro, rispetto ai precedenti 3.000,00 euro.

Quali sono i settori chiamati al pagamento del contributo ART?

Ecco l’elenco previsto dalla delibera n. 242/2022:
a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
e) operazioni e servizi portuali;
f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
g) servizio taxi;
h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
l) servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;
m) servizi di agenzia/raccomandazione marittima.

Scadenze e date utili

Entro il 28 aprile 2023 le imprese dei settori summenzionati con fatturati superiori a 5 milioni di euro devono presentare apposita dichiarazione all’ART in via telematica attraverso il portale dell’Autorità.

L’Autorità ha chiarito che la dichiarazione è dovuta indipendentemente dal fatto che la base imponibile ai fini del contributo possa essere inferiore alla soglia di 5 milioni e le voci escluse dalla base imponibile vanno dettagliate in un apposito prospetto.

Il pagamento andrà effettuato in due rate: i due terzi del dovuto entro il 28 aprile e il restante terzo entro il 31 ottobre.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo l’Autorità richiederà gli interessi di mora nella misura legale, mentre la mancata dichiarazione comporterà l’applicazione di una sanzionabile.

Per le imprese di autotrasporto l’Autorità ha confermato che l’attività di sub-vezione può essere scorporata dal sub-vettore e non dal primo vettore.

Nel caso dei consorzi il contributo è dovuto dal consorzio stesso anziché dalle singole consorziate.

Non solo. Nella delibera in oggetto l’Autorità conferma l’assoggettamento a contribuzione degli operatori della logistica e dell’autotrasporto merci conto terzi come riconosciuto dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 72 e 73 del 4 gennaio 2021 e n. 132 del 5 gennaio 2021.

Lascia un commento